IL VICARIO FORANEO
Don Leonardo Calabretta
Vicario Foraneo Catanzaro Ovest
Docente Istituto Teologico Calabro
di Logica ed epistemologia
E-mail leonardo.calabretta@itcspiox.it
Biografia
E' una CATECHESI per adulti sul sacerdozio, svolta dal parroco nella Parrocchia di Mater Domini di Catanzaro, in occasione dell'anno sacerdotale 2009-2010.
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Le sue pubblicazioni
Parliamo d'amore. Giovani e adulti a confronto
di Calabretta Leonardo - Paoline Editoriale Libri
- 1992 Prezzo: € 5.16
Disponibilità: Fuori catalogo - Non acquistabile
Autore Calabretta, Leonardo
Titolo Il peccato originale nel commento dei Padri della Chiesa al salmo 50,7 e a Giobbe 14,4 / Leonardo Calabretta Pubblicazione Catanzaro [ecc.] : Istituto di scienze
religiose, stampa 1988 Descrizione fisica 171 p. ; 22 cm.
di Don Leonardo Calabretta
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Il Vicario Foraneo
9. Il Vicario Foraneo è il presbitero preposto alla forania con i
seguenti compiti previsti dal Diritto (can. 555):
a) promuovere e coordinare l’attività pastorale comune in
ambito foraneale;
b) avere cura che i sacerdoti e i diaconi della propria forania
conducano una vita consona allo stato clericale e adempiano
diligentemente i loro doveri;
c) provvedere che le funzioni religiose siano celebrate secondo
le disposizioni della liturgia, che si curi il decoro e
la pulizia delle chiese e della suppellettile sacra, soprattutto
nella celebrazione eucaristica e nella custodia del
Santissimo Sacramento, che i libri parrocchiali vengano
redatti accuratamente e custoditi nel debito modo, che i
beni ecclesiastici siano amministrati diligentemente, infine
che la casa parrocchiale sia conservata con la debita
cura;
d) adoperarsi perché il clero della forania partecipi alle iniziative
di formazione permanente promosse dalla
Diocesi;
e) impegnarsi con la massima sollecitudine a beneficio dei
presbiteri che si trovano in situazioni difficili;
f ) avere cura che i sacerdoti della forania, gravemente malati,
non manchino di aiuti spirituali e materiali e che
vengano celebrate degne esequie per coloro che muoiono,
facendo anche in modo che durante la loro malattia,
o dopo la loro morte, non vadano perduti o asportati i libri,
i documenti, la suppellettile sacra e ogni altra cosa
che appartiene alla Chiesa;
g) adempiere all’obbligo di visitare le parrocchie del territorio
foraneale, di norma ogni anno, facendo riferimento a
quanto previsto dalla lettera c) del presente articolo.
10. Il Vicario foraneo è nominato dal Vescovo, che lo sceglie da
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una quaterna di sacerdoti proposta dall’Assemblea dei presbiteri della
forania, tra gli stessi.
Rimane in carica per cinque anni e può essere rieletto. Perde
automaticamente il suo incarico se lascia l’ufficio della cura pastorale
affidatogli dal Vescovo all’interno della forania.
Il medesimo Vicario è tra i più vicini collaboratori del Vescovo.
In questa funzione partecipa alle riunioni periodiche dei Vicari foranei,
indette dal Pastore della Diocesi.
Egli convoca e presiede sia l’Assemblea generale, sia l’Assemblea
dei presbiteri, delle quali determina l’ordine del giorno anche accogliendo
proposte formulate al riguardo dai rispettivi membri.


















































